dell'ASSOCIAZIONE
ATTINENTI E SIMPATIZZANTI DI SOBRIO
I. Denominazione – sede – scopo
Art. 1
Con la denominazione “Associazione Attinenti e Simpatizzanti di Sobrio (AASS)”,
con sede in Sobrio, è costituita un’associazione apolitica e
aconfessionale regolata dal presente statuto e dagli art. 60 e seguenti
del Codice Civile Svizzero, ed ha durata illimitata.
Art. 2
L’AASS ha per scopo il rinsaldamento degli indissolubili vincoli
affettivi nei confronti del villaggio di Sobrio, subordinatamente al
mantenimento vivo, sano e cordiale della reciproca amicizia tra i suoi
aderenti.
Essa mira al raggiungimento di tale scopo principalmente:
a) rappresentando l’interesse degli associati verso il paese di Sobrio;
b) difendendo, proteggendo e, ove necessario e possibile, migliorando il
patrimonio di carattere storico, tradizionale, paesaggistico, turistico
ed economico-sociale di Sobrio;
c) collaborando con le Autorità del Comune, del Patriziato e della
Parrocchia nella difesa dei principi, delle usanze e dei costumi
tradizionali del villaggio, tuttavia, mantenendo fondato interesse nei
confronti delle necessarie migliorie di progresso, in generale, e
sostenendo le Autorità stesse come pure la popolazione nelle
rivendicazioni che tendano agli scopi descritti qui sopra o che,
comunque, tendano al raggiungimento di scopi affini.
II. SOCI
Art. 3
L’Associazione si compone di soci attivi e soci onorari.
a) sono soci attivi tutte le persone che fanno parte dell’Associazione e
versano la relativa tassa sociale;
b) sono soci onorari le persone che, durante la loro appartenenza
all’Associazione in qualità di soci attivi, hanno prestato particolari e
significativi servizi meritevoli di riconoscenza. Essi vengono nominati
dall’assemblea dei soci, su proposta del comitato.
Art. 4
I soci attivi e i soci onorari hanno il diritto di voto deliberativo
all’assemblea sociale e ne sono eleggibili alle cariche (comitato,
commissioni, ecc.).
Art. 5
Ogni persona che lo desidera può fare richiesta di adesione
all’Associazione.
I soci sono tenuti al pagamento della tassa sociale annualmente.
Art. 6
Le dimissioni vanno inoltrate per iscritto al comitato.
Art. 7
I soci possono essere radiati dall’elenco se, dopo due sollecitatorie
scritte, non hanno adempiuto ai loro obblighi finanziari verso
l’Associazione.
Art. 8
Se il comitato considera un socio non idoneo ad appartenere
ulteriormente all’Associazione, può escluderlo, con il voto unanime dei
suoi membri. Questa decisione non soggiace al giudizio dei tribunali.
Il socio colpito da questa misura può inoltrare, entro un termine di 20
giorni a contare dalla data dell’avvenuta decisione del comitato, un
ricorso scritto motivato alla prossima assemblea sociale la quale
deciderà inappellabilmente.
III.
PATRIMONIO E TASSE
Art. 9
Il patrimonio sociale è costituito dall’inventario di proprietà
dell’Associazione e dai fondi in generale, le cui fonti d’origine sono
le tasse sociali, i proventi da manifestazioni varie ed eventuali
contributi volontari.
Art. 10
La tassa sociale è fissata dall’assemblea ordinaria dei soci su proposta
del comitato.
La stessa è dovuta annualmente e interamente anche per i nuovi soci
iscritti durante l’anno.
I soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa.
IV.
ORGANI SOCIALI
Art. 11
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’assemblea dei soci
b) il comitato
c) la commissione di revisione
Art. 12
L’assemblea ordinaria dei soci ha luogo una volta all’anno, entro il 31
marzo, ed è convocata dal comitato mediante avviso scritto, con l’ordine
del giorno e spedito almeno 10 giorni prima della data stabilita per
l’assemblea.
Il comitato può convocare assemblee straordinarie ogni qualvolta lo
ritiene necessario, o dietro domanda scritta di almeno 1/5 dei soci
attivi, indicandone i motivi.
Art. 13
All’assemblea sociale ordinaria competono:
a) la nomina del comitato, del Presidente e dei revisori;
b) l’approvazione dei conti annuali;
c) l’adeguamento della tassa sociale;
d) la modifica e/o revisione dello statuto,
e) la decisione inappellabile sugli eventuali ricorsi inoltrati dai
soci;
f) la decisione sovrana di tutte le questioni che riguardano
l’Associazione.
Art. 14
Il comitato fissa l’ordine del giorno delle assemblee. Esso designa fra
i suoi membri, il vice-presidente, il segretario e/o cassiere.
Art. 15
Le proposte formulate dai soci durante lo svolgimento dell’assemblea e
non figuranti nell’ordine del giorno, possono essere prese in esame e,
quindi, se necessario, messe in discussione subordinatamente
all’approvazione di 2/3 dei soci presenti.
In nessun caso potranno essere tenute in considerazione proposte
tendenti alla revisione degli statuti dell’Associazione, dal momento in
cui non figurino espressamente nelle trattande.
Art. 16
L’assemblea stabilisce il metodo di voto.
Art. 17
Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta (costituita dalla
metà più uno degli aventi diritto di voto presenti all’assemblea).
Art. 18
Le assemblee convocate sono valide incondizionalmente e con qualsiasi
numero di soci presenti.
Non è permesso farsi rappresentare mediante conferimento di procura.
Art. 19
Per le modifiche statutarie occorre il voto affermativo di 2/3 dei soci
presenti all’assemblea.
Art. 20
L’amministrazione dell’Associazione è affidata al comitato, composto da
5 o più membri.
Art. 21
L’Associazione è validamente rappresentata di fronte a terzi con le
firme del Presidente e del segretario.
Gli altri membri del comitato firmano soltanto se espressamente delegati
dal comitato con regolare procura.
Art. 22
I membri di comitato restano in carica un anno e sono sempre
rieleggibili.
Art. 23
Al comitato incombono tutti i compiti che non sono di spettanza
dell’assemblea, in modo particolare:
a) l’approvazione delle spese;
b) l’allestimento dei bilanci e consuntivi;
c) l’attività da svolgere per il raggiungimento delle finalità sociali
di cui all’art. 2, con i mezzi che si ritengono opportuni;
d) le ammissioni, le dimissioni, le radiazioni e le esclusioni dei soci;
e) la cura dei rapporti con le autorità di Sobrio e con eventuali
autorità ed enti cantonali e federali;
f) l’esame dei reclami degli associati e i relativi provvedimenti;
g) la presa di posizione nei confronti di altre questioni che venissero
sottoposte al suo giudizio;
h) la nomina di eventuali commissioni che collaborino al raggiungimento
dello scopo sociale;
i) la convocazione delle assemblee;
j) il compito di rispettare e attuare le decisioni prese dalle
assemblee;
k) la compilazione del verbale di ogni assemblea e di tutte le riunioni
di comitato.
Art. 24
Il comitato è convocato dal Presidente o su domanda di tre suoi membri.
Art. 25
Il comitato può validamente deliberare a maggioranza semplice, qualora
siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.
Art. 26
Il Presidente decide in caso di parità di voto, oppure, egli può
rinviare la decisione alla prossima riunione di comitato.
Art. 27
Nel caso in cui un membro di comitato, o di una eventuale commissione,
non adempisse agli obblighi assunti, il Presidente ha la facoltà di
sospenderlo dalla carica. L’eventuale sostituzione di tale membro spetta
alla decisione di maggioranza dei membri restanti.
Art. 28
Il controllo finanziario dell’Associazione è affidato a tre revisori,
nominati per un anno. Essi sono rieleggibili solo per i 2/3.
Art. 29
Alla chiusura di ogni esercizio i revisori presentano un rapporto
scritto all’assemblea ordinaria.
L’attività della società va da gennaio a dicembre.
Essi hanno il diritto di esaminare l’amministrazione dell’Associazione,
in ogni momento, previo accordo con il cassiere.
V. RESPONSABILITA’
Art. 30
L’Associazione risponde dei suoi impegni unicamente con il proprio
patrimonio sociale.
Per tale conseguenza, resta categoricamente esclusa ogni responsabilità
personale dei soci.
VI.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 31
Lo scioglimento dell’Associazione Attinenti e Simpatizzanti di Sobrio (AASS)
può essere deciso unicamente da un’assemblea straordinaria appositamente
convocata per discutere questo oggetto, con il voto dei 2/3 dei soci
presenti.
Art. 32
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale sarà
conferito a società o enti che dovranno devolvere lo stesso agli scopi
previsti dall’art. 2 del presente statuto.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33
Il presente statuto è entrato in vigore a partire dalla data della sua
approvazione da parte dell’assemblea costitutiva dell’Associazione che
ha avuto luogo il giorno 13 dicembre 1969, nella sala dell’Albergo
Defanti in Lavorgo.
E’ stato modificato ulteriormente dalle assemblee del 23 marzo 1980,
19 marzo 1991 e 20 marzo 2016.
Lavorgo, 20 marzo 2016
Il presidente:
Moreno Bertazzi
La segretaria:
Cinzia Pellegrini
Associazione Attinenti e
simpatizzanti di Sobrio
Sobrio, Leventina, Ticino, Svizzera